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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]dei titoli (articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917)

[2]1. I titoli indicati nell'articolo 94, comma 1, lettere c), d) ed e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell'articolo 101, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi. 2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di «pronti contro termine» che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli. 3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche. 4. Le disposizioni dell'articolo 101, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 94, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo e' determinato:

  • a)per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;
  • b)per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre. 5. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 94, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali. 6. In caso di aumento del capitale della societa' emittente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle gia' possedute in proporzione alle quantita' delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni gia' possedute per il numero complessivo delle azioni. 7. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla societa' dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della societa' dagli stessi soci nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all'articolo 94, comma 1, lettera c), in proporzione alla quantita' delle singole voci della corrispondente categoria; la stessa disposizione vale relativamente agli apporti effettuati dei detentori di strumenti finanziari assimilati alle azioni. 8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in societa' ed enti non rappresentate da titoli, indicati nell'articolo 94, comma 1, lettera c).

Testo in vigore dal 3 luglio 2026 al 12 agosto 2026

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