Art. 61 — Sgravio per eventi naturali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 13 agosto 1960. Leggi il testo vigente →

[1]Sgravio per infortuni atmosferici

[2]In caso di perdita di almeno due terzi del prodotto ordinario del fondo dipendente da infortuni non contemplati nella formazione delle tariffe d'estimo, l'Amministrazione finanziaria puo' accordare lo sgravio dell'imposta per l'anno in cui si e' verificata la perdita. Lo sgravio deve essere richiesto all'ufficio delle imposte entro trenta giorni da quello in cui si e' verificato l'infortunio.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 13 agosto 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art61 · fonte del testo

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