Art. 57
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[1]Decorrenza delle variazioni del reddito imponibile
[2]Le variazioni del reddito imponibile contemplate dagli articoli 54 e 55 debbono essere dichiarate all'ufficio tecnico erariale o all'ufficio delle imposte entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute. Le variazioni in aumento hanno effetto dall'anno successivo a quello in cui sono avvenute. Per l'accertamento di tali variazioni si applica il termine di decadenza previsto dal primo comma dell'art. 32. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno nel quale la domanda e' stata presentata, ovvero, se la domanda e' stata presentata dopo il 31 gennaio, dall'anno successivo. Le variazioni del reddito imponibile regolate dall'art. 56 hanno effetto dall'anno successivo a quello in cui sono state introdotte in catasto.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
