Art. 56
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[1]Variazioni del reddito imponibile per revisione catastale
[2]Indipendentemente dalle cause di variazione regolate dagli articoli 54 e 55, il reddito imponibile puo' variare in dipendenza della revisione della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni dell'intero comune censuario per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato di coltura dei terreni. Una nuova revisione non puo' effettuarsi se non trascorsi almeno dieci anni dalla precedente.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
