Art. 48
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[1]Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti
[2]Il Ministro per le finanze dispone ogni triennio la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti soggetti all'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B e C/1 ed all'imposta complementare. Gli elenchi debbono indicare per ciascun contribuente l'ammontare dei singoli redditi netti soggetti all'imposta di ricchezza mobile e l'ammontare del reddito complessivo al lordo e al netto delle detrazioni previste dall'articolo 136, secondo i dati risultanti dalle dichiarazioni presentate e dagli accertamenti degli uffici, specificando se gli accertamenti stessi siano stati definiti o siano tuttora in contestazione.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
