Art. 46
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Computo dei termini
[2]Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'articolo 2963 del codice civile.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
