Art. 39
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[1]Poteri dell'ufficio
[2]Ai fini dell'accertamento l'ufficio puo':
- a)inviare al contribuente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, questionari relativi all'accertamento, con invito a restituirli debitamente compilati e firmati in un termine non inferiore a quindici giorni;
- b)invitare il contribuente, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di un suo mandatario per fornire notizie, delucidazioni o documenti;
- c)convocare, indicando il motivo dell'invito chiunque sia ritenuto in grado di fornire informazioni per consultarlo;
- d)disporre l'accesso di propri funzionari, muniti di apposita autorizzazione indicante lo scopo della visita, nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali per procedere a misurazioni e rilievi ed alle ispezioni documentali previste dall'art. 42, e negli altri immobili per procedere a misurazioni e rilievi attinenti alla consistenza, qualita' e destinazione degli stessi;
- e)richiedere estratti degli atti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. ((f)rilevare direttamente a mezzo di propri funzionari muniti di apposita autorizzazione indicante l'oggetto della rilevazione anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari gli elementi, dati ed informazioni in possesso di Enti pubblici, di societa' ed Enti che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di categorie di interessati e di societa' ed istituti di assicurazione per singoli contribuenti o categorie di contribuenti; g)richiedere ai soggetti tassabili in base al bilancio, esclusi le aziende e gli istituti di credito, dati relativi alle vendite, agli acquisti o alle forniture verificatesi in un determinato periodo con clienti e fornitori, nominativamente indicati, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1)). Nei casi previsti alle lettere b) e d) deve essere redatto processo verbale da cui risultino le richieste dell'ufficio e le dichiarazioni del contribuente o di chi lo rappresenta. Il verbale dev'essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia. Indipendentemente dall'esercizio delle facolta' espressamente previste dalla legge, l'ufficio si avvale di tutti gli elementi che siano comunque a sua conoscenza.
Testo in vigore dal 6 gennaio 1963 al 1 gennaio 1974
