Art. 39
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[1]Poteri dell'ufficio
[2]Ai fini dell'accertamento l'ufficio puo':
- a)inviare al contribuente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, questionari relativi all'accertamento, con invito a restituirli debitamente compilati e firmati in un termine non inferiore a quindici giorni;
- b)invitare il contribuente, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di un suo mandatario per fornire notizie, delucidazioni o documenti;
- c)convocare, indicando il motivo dell'invito chiunque sia ritenuto in grado di fornire informazioni per consultarlo;
- d)disporre l'accesso di propri funzionari, muniti di apposita autorizzazione indicante lo scopo della visita, nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali per procedere a misurazioni e rilievi ed alle ispezioni documentali previste dall'art. 42, e negli altri immobili per procedere a misurazioni e rilievi attinenti alla consistenza, qualita' e destinazione degli stessi;
- e)richiedere estratti degli atti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Nei casi previsti alle lettere b) e d) deve essere redatto processo verbale da cui risultino le richieste dell'ufficio e le dichiarazioni del contribuente o di chi lo rappresenta. Il verbale dev'essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia. Indipendentemente dall'esercizio delle facolta' espressamente previste dalla legge, l'ufficio si avvale di tutti gli elementi che siano comunque a sua conoscenza.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 6 gennaio 1963
