Art. 267
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Applicazione delle sanzioni
[2]L'applicazione delle sanzioni e' regolata dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo il disposto dell'art. 262 e degli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
