Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 maggio 1962 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Contenuto delle dichiarazioni di redditi altrui

[2]Coloro che corrispondono redditi tassabili in via di rivalsa o soggetti a ritenuta d'acconto devono indicare nelle relative dichiarazioni le generalita' e il domicilio dei percipienti e l'ammontare delle somme pagate a ciascuno di essi. Questa disposizione non si applica alle aziende ed istituti di credito per gli interessi corrisposti. Per i redditi di lavoro subordinato devono essere specificati i seguenti elementi:

  • a)l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ad ogni singolo percipiente al lordo e al netto dei contributi a carico dei prestatori di lavoro, distinguendo le quote esenti, le quote assoggettate alla ritenuta dell'imposta di ricchezza mobile con le diverse aliquote e la quota assoggettata alla ritenuta per l'imposta complementare;
  • b)la distinta di tutti gli altri pagamenti a qualsiasi titolo effettuati ai singoli prestatori di lavoro, sui quali non e' stata effettuata la ritenuta;
  • c)l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro pagati nell'anno e gli estremi dei relativi versamenti. ((Per i redditi considerati dai commi primo e secondo dell'articolo 128 debbono essere specificati, per ciascun percipiente, l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate. Per gli amministratori e per i revisori o sindaci di imprese commerciali debbono essere specificate anche le somme a qualunque titolo erogate in relazione alla carica e non assoggettate a ritenuta)). 14
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 aprile 1962, n. 226

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La L. 21 aprile 1962, n. 226 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 1 riguardanti le ritenute di acconto a carico di artisti, amministratori e revisori o sindaci si applicano sulle somme corrisposte dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge".

Testo in vigore dal 30 maggio 1962 al 1 gennaio 1974

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 maggio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 30 maggio 1962. 21 parole tolte, 43 parole aggiunte.

c) l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro pagati nell'anno e gli estremi dei relativi versamenti. Per i redditi considerati tolto: dall'art. 128 e dal terzo comma dell'art. 143, corrisposti a stranieri od a cittadini italiani domiciliati all'estero, devono aggiunto: dai commi primo e secondo dell'articolo 128 debbono essere specificati, per ciascun percipiente, l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e tolto: delle somme trattenute aggiunto: l'importo delle ritenute effettuate. Per gli amministratori e per i revisori o sindaci di imprese commerciali debbono essere specificate anche le somme a qualunque titolo erogate in relazione alla carica e non assoggettate a ritenuta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 21 aprile 1962, n. 226

    La L. 21 aprile 1962, n. 226 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 1 riguardanti le ritenute di acconto a carico di artisti, amministratori e revisori o sindaci si applicano sulle somme corrisposte dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art25 · fonte del testo

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