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[1]Infedele dichiarazione

[2]Chi nella dichiarazione indica un imponibile inferiore di almeno un quarto a quello definitivamente accertato e' soggetto a sopratassa nella misura di un terzo della differenza tra l'imposta dovuta e quella corrispondente alla dichiarazione fatta. 33 Quando l'infedelta' della dichiarazione concerne i redditi indicati nel quinto comma dell'articolo 243, la sopratassa si applica indipendentemente dal limite del quarto indicato nel comma precedente. La sopratassa non si applica qualora la differenza dipenda dalla indetraibilita' di spese, passivita' ed oneri. Nell'applicazione della sopratassa per infedele dichiarazione in sede di imposta complementare e di imposta sulle societa' non si tiene conto delle variazioni dipendenti da rettifica dei redditi soggetti alle imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati. Si applica il secondo comma dell'art. 244.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 ottobre 1970, n. 801

33

La L. 28 ottobre 1970, n. 801 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le soprattasse previste dal primo comma dell'articolo 243, dal primo comma dell'articolo 244 e dal primo comma dell'articolo 245 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per i casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione sono elevate da un terzo a due terzi". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1971.

Testo in vigore dal 3 dicembre 1970 al 1 gennaio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1965 al 3 dicembre 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 ottobre 1970, n. 801

    La L. 28 ottobre 1970, n. 801 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le soprattasse previste dal primo comma dell'articolo 243, dal primo comma dell'articolo 244 e dal primo comma dell'articolo 245 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per i casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione sono elevate da un terzo a due terzi". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1971.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art245 · fonte del testo

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