Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 dicembre 1970 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Dichiarazione incompleta

[2]Se la dichiarazione presentata non comprende tutti i redditi e i patrimoni posseduti dal soggetto si applicano, per ciascuna delle relative imposte, l'ammenda da lire 500 a lire 20.000 e la sopratassa prevista dal primo comma dell'art. 243. 33 Se i redditi non compresi nella dichiarazione riguardano fonti indicate nel comma quinto dell'articolo 243 si applica l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000. Al pagamento della sopratassa sono obbligati in solido col soggetto coloro che hanno sottoscritto la dichiarazione per conto di incapaci e, nel caso di soggetti tassabili in base al bilancio, coloro che hanno sottoscritto la dichiarazione in qualita' di rappresentanti legali o di direttori generali.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 ottobre 1970, n. 801

33

La L. 28 ottobre 1970, n. 801 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le soprattasse previste dal primo comma dell'articolo 243, dal primo comma dell'articolo 244 e dal primo comma dell'articolo 245 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per i casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione sono elevate da un terzo a due terzi". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1971.

Testo in vigore dal 3 dicembre 1970 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1965 al 3 dicembre 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 ottobre 1970, n. 801

    La L. 28 ottobre 1970, n. 801 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le soprattasse previste dal primo comma dell'articolo 243, dal primo comma dell'articolo 244 e dal primo comma dell'articolo 245 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per i casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione sono elevate da un terzo a due terzi". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1971.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art244 · fonte del testo

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