Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/02/1973 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 243,

secondo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette,

approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 gennaio 1970 dalla Corte di appello di

Roma nel procedimento penale a carico di Di Biagio Fausto, iscritta al

n. 295 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970;

2) ordinanza emessa il 19 febbraio 1971 dal tribunale di Parma nel

procedimento penale a carico di Soncini Ines ed altri, iscritta al n.

230 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 184 del 21 luglio 1971.

Visti gli atti di costituzione di Soncini Ines ed altri e

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1972 il giudice relatore

Nicola Reale;

uditi l'avv. Giovanni Gaeta, per Soncini ed altri, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza pronunziata il 26 gennaio 1970, nel corso del

procedimento penale a carico di Di Biagio Fausto, imputato del reato di

omessa denunzia annuale dei redditi ai fini dell'applicazione

dell'imposta complementare, la Corte d'appello di Roma ha sollevato, in

riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione di

legittimità dell'art. 243, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958,

n. 645, che ha approvato il testo unico delle imposte dirette.

La stessa Corte, premesso che nell'art. 63 della legge di

delegazione 5 gennaio 1956, n. 1, non è previsto alcun criterio che,

oltre al semplice coordinamento normativo, autorizzi anche

modificazioni circa le sanzioni previste nelle precedenti disposizioni,

ha osservato che l'art. 243 del vigente testo unico violerebbe i limiti

della delegazione predetta nella parte in cui, per il caso che il

tributo evaso risulti superiore alle lire seicentomila, stabilisce che

l'ammenda non può essere inferiore all'ammontare del tributo stesso.

Si sarebbe introdotta cioè una ipotesi di aggravamento della pena non

risultante già dall'art. 34 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 (norma

recepita nel testo unico in esame), il quale comminava l'ammenda

soltanto da un minimo di lire 30.000 ad un massimo di lire 300.000.

Costituitasi in giudizio davanti a questa Corte, in rappresentanza

del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello

Stato ha sostenuto la non fondatezza della questione, deducendo che la

Corte d'appello di Roma, nel giudicare sulla eccezione di

incostituzionalità dell'art. 243 del testo unico sopracitato, avrebbe

tenuto conto del solo testo dell'art. 34 della legge n. 1 del 1956, ma

non avrebbe considerato che il criterio di determinazione dell'ammenda

in ragione del tributo evaso era, per talune ipotesi, già stabilito

nel successivo art. 36, primo comma, della stessa legge.

Nella redazione del testo unico del 1958, quindi, non sarebbe stata

apportata alcuna innovazione, né vi sarebbe perciò eccesso dai limiti

della delega.

Identica questione è stata sollevata anche dal tribunale di Parma,

con ordinanza del 19 febbraio 1971, nel corso del procedimento penale

promosso per analoghi reati a carico di Soncini Ines, Venturelli

Gisella e Pizzi Beatrice.

Costituitosi in giudizio con atto 9 luglio 1971, il difensore delle

imputate ha dedotto che a dimostrare l'eccesso di delega sarebbe

sufficiente il confrontare l'art. 243 impugnato con l'art. 34 della

legge di delegazione e rilevare che i criteri per l'esercizio della

delegazione legislativa non avrebbero consentito l'aggravamento delle

sanzioni penali per il reato di omissione di denuncia dei redditi

soggetti ad imposte dirette. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze della Corte d'appello di Roma e del tribunale di

Parma hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 243, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte

dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, per eccesso di

delega, in violazione dell'art. 76 della Costituzione e dei criteri

direttivi stabiliti nel l'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

Nella prima di dette ordinanze, cui la seconda aderisce

esplicitamente nella succinta argomentazione e nelle conclusioni, si è

ritenuto che la censura avrebbe base nel confronto testuale della norma

impugnata con l'art. 34 della legge del 1956. E si è asserito che,

per il reato di omessa dichiarazione dei redditi ai fini della

applicazione delle imposte dirette, l'art. 243 del testo unico (emanato

dal Governo col citato decreto del 29 gennaio 1958, n. 645), che

concerne le sanzioni per i casi di omessa o tardiva dichiarazione unica

dei redditi, ai sensi del precedente art. 17, e prevede, nel comma

secondo, un inasprimento della pena dell'ammenda nell'ipotesi che

l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta risulti superiore a lire

seicentomila, non avrebbe rispondenza nella preesistente normativa né

base nei poteri di coordinamento conferiti con la legge di delegazione.

Quest'ultima legge, si osserva nelle ordinanze, per la predetta

violazione dell'obbligo di dichiarazione dei redditi, comminava,

nell'art. 34, l'ammenda da lire trentamila a lire trecentomila, da

raddoppiarsi in caso di recidiva e da triplicarsi in caso di recidiva

reiterata, ma non l'aggravamento della sanzione precuniaria in

proporzione della misura del tributo.

2. - La questione non è fondata. Come esattamente osserva la

difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, essa è basata

sull'erroneo presupposto che il secondo comma in questione contenga

disposizione innovativa della preesistente disciplina penale delle

violazioni in materia di imposte dirette.

Senonché i giudici del merito non hanno considerato come la norma

che essi denunziano per ecceso dalla delegazione legislativa, di cui

all'art. 63 della legge del 5 gennaio 1956. n. 1, trovi rispondenza

sostanziale nell'art. 36 di quest'ultima legge, riproducendo, con

modificazioni formali irrilevanti sul piano esegetico, la

configurazione della fattispecie di aggravamento della pena pecuniaria

in riferimento all'ammontare del tributo evaso o di cui si è tentata

l'evasione: e ciò in quanto prescrive, in conformità appunto del

testo dell'art. 36, che, se l'ammontare delle imposte dovute supera le

lire seicentomila, la pena pecuniaria non può essere applicata in

misura inferiore al detto ammontare.

E come non può dubitarsi che, nel rispetto dell'art. 76 Cost., in

sede di redazione di un testo unico possa procedersi ad adattamenti

formali necessari per la struttura unitaria del testo (sent. 54/1957)

e, quindi, anche conglobando in unico articolo norme contenute in

articoli diversi di preesistenti fonti legislative, così nella specie

deve concludersi che costituisce esplicazione legittima della potestà

di coordinamento, attribuita al Governo con la citata legge di

delegazione 5 gennaio 1956, n. 1, la fusione di preesistenti norme

nell'organico contesto dell'art. 243 del vigente testo unico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 243, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte

dirette (approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), sollevata, con

le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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