Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

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con decorrenza dal 1 gennaio 1974

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 83/1966

    Questione infondata
    2 luglio 1966

    Perché sussista la legittimazione del giudice a quo a sollevare questioni di legittimità costituzionale non è necessario che occorrano ambedue i requisiti soggettivo ed oggettivo, consistenti, il primo, nell'appartenenza del giudice a quo all'organizzazione giudiziaria e, il secondo, nella natura giurisdizionale dell'attività rispetto alla quale la questione risulta rilevante; conseguentemente, dato che il pretore, anche quando è investito della funzione di organo all'esecuzione esattoriale immobiliare, è pur sempre un soggetto appartenente all'autorità giudiziaria ordinaria, egli deve ritenersi legittimato a sollevare anche in tale sua veste questioni di legittimità costituzionale.

    Art. 24 cost. · Art. 131 cost. · Art. 202 Testo unico imposte dirette · Art. 233 Testo unico imposte dirette

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 190 parole tolte in 11 capoversi.

tolto: Avviso di vendita

tolto: Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma del secondo comma dell'art. 555 del codice di procedura civile, di un avviso di vendita contenente:

tolto: a) le generalita' del debitore;

tolto: b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini, dell'estensione e del reddito;

tolto: c) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di dieci giorni tra i primi due e di sessanta giorni tra il secondo e il terzo;

tolto: d) l'ammontare del credito esattoriale distinto per imposta, per periodo d'imposta, per indennita' di mora e per spese di esecuzione gia' maturate;

tolto: e) il prezzo base dell'incanto;

tolto: f) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: g) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;

tolto: h) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;

tolto: i) l'ingiunzione di astenersi da qualunque atto diritto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi. L'avviso di vendita, immediatamente dopo la trascrizione, e' notificato al debitore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto".

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art233 · fonte del testo

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