Art. 232
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[1]Estensione dell'espropriazione
[2]Quando la consistenza degli immobili appartenenti al debitore lo permette l'esecuzione deve limitarsi ad immobili il cui valore complessivo, determinato a norma del primo comma dell'art. 15 del codice di procedura civile e diminuito del valore delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito esattoriale, non ecceda il doppio del debito. Per la riscossione delle imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario e sul reddito dei fabbricati l'espropriazione deve avere per oggetto la piena proprieta' dell'immobile per il quale l'imposta e' dovuta ancorche' gravato da enfiteusi, usufrutto o uso. L'esattore, per la riscossione delle imposte indicate dal comma precedente, puo' procedere sull'immobile per il quale l'imposta e' dovuta anche quando la proprieta' dello stesso e' passata a persona diversa da quella iscritta a ruolo. Tale facolta' sussiste limitatamente all'imposta dovuta per l'anno in cui e' avvenuto il passaggio di proprieta' e per l'anno precedente.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
