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[1]Pignoramento di fitti e pigioni

[2]L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore contiene, in luogo della citazioni di cui al n. 4 dell'art. 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente all'esattore i fitti o pigioni scadute nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti o pigioni da scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito esattoriale. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art230 · fonte del testo

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