Art. 218
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[1]Termine per l'esercizio della procedura privilegiata
[2]Dopo quattro anni dalla scadenza del contratto esattoriale o dalla data in cui viene a cessare per qualsiasi causa il contratto stesso, l'esattore non puo' valersi della procedura prevista da questa Sezione ed i suoi residui crediti sono soggetti alla prescrizione decennale. Tuttavia l'esattore puo' proseguire le esecuzioni mobiliari ed immobiliari quando il pignoramento o la trascrizione dell'avviso di vendita sono stati eseguiti entro l'ultimo giorno del quadriennio.
[3]28
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 febbraio 1968, n. 94
28La L. 5 febbraio 1968, n. 94 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di cui all'articolo 218 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' prorogato, per gli esattori nominati per il periodo 1954-1963, fino al 31 dicembre 1969".
Testo in vigore dal 20 marzo 1968 al 1 gennaio 1974
