Art. 218
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[1]Termine per l'esercizio della procedura privilegiata
[2]Dopo quattro anni dalla scadenza del contratto esattoriale o dalla data in cui viene a cessare per qualsiasi causa il contratto stesso, l'esattore non puo' valersi della procedura prevista da questa Sezione ed i suoi residui crediti sono soggetti alla prescrizione decennale. Tuttavia l'esattore puo' proseguire le esecuzioni mobiliari ed immobiliari quando il pignoramento o la trascrizione dell'avviso di vendita sono stati eseguiti entro l'ultimo giorno del quadriennio.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 20 marzo 1968
