Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Spese dell'esecuzione

[2]Il rimborso all'esattore delle spese di esecuzione e' commisurato all'ammontare del credito d'imposta secondo le indicazioni di apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze. Nel caso previsto dall'art. 215 le spese indicate nel comma precedente sono dovute all'esattore delegato e le spese postali sono a carico del contribuente.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art216 · fonte del testo

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