Art. 214
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Obbligo di informazioni
[2]L'esattore e' tenuto ad informare, entro cinque giorni dal pignoramento, chiunque ne abbia fatto richiesta, accompagnata dal versamento annuale anticipato di lire 500, dei procedimenti esecutivi promossi nell'anno a carico di un determinato contribuente.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
