Art. 213
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[1]Tasse e diritti per atti giudiziari
[2]Le tasse e i diritti per gli atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento esecutivo esattoriale sono ridotti a meta' e prenotati a debito per il ricupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore. L'esattore non puo' abbandonare il procedimento esecutivo in seguito al pagamento del suo credito, ma deve proseguire gli atti per il ricupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto ne risponde in proprio.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
