Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Elenco delle trascrizioni ed iscrizioni

[2]I certificati storici catastali richiesti dall'esattore sono rilasciati in carta libera e gratuitamente. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e mobiliari sono tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente all'esattore l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente l'indicazione dei titoli trascritti e dei crediti iscritti e del domicilio delle persone a cui favore risultano fatte le trascrizioni ed iscrizioni. Il pignoramento e' trascritto gratuitamente nei registri di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art212 · fonte del testo

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