Art. 212
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Elenco delle trascrizioni ed iscrizioni
[2]I certificati storici catastali richiesti dall'esattore sono rilasciati in carta libera e gratuitamente. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e mobiliari sono tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente all'esattore l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente l'indicazione dei titoli trascritti e dei crediti iscritti e del domicilio delle persone a cui favore risultano fatte le trascrizioni ed iscrizioni. Il pignoramento e' trascritto gratuitamente nei registri di cui al precedente comma.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
