Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 dicembre 1960 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]((Il contribuente che, in applicazione degli articoli 175 e 176, sia stato iscritto a ruolo a titolo provvisorio per un ammontare d'imposta superiore a quello definitivamente stabilito per lo stesso periodo, ha diritto, per la maggiore somma effettivamente pagata, ad un'indennita' pari al 2,50 per cento per ogni semestre intero, escluso il primo, compreso tra la scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'elenco di sgravio. L'indennita' e' liquidata dall'ufficio delle imposte sullo stesso elenco di sgravio)).

[2]5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 ottobre 1960, n. 1316

5

La L. 25 ottobre 1960, n. 1316 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1960 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art199bis · fonte del testo

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