Art. 196
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[1]Responsabilita' solidale dei nuovi proprietari di immobili
[2]I nuovi proprietari di immobili e i nuovi titolari di diritti reali immobiliari rispondono solidalmente con i precedenti dell'imposta gravante suddetti beni e inscritta a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo posteriore alla data del titolo che serve da base alla voltura catastale. Tuttavia nei casi in cui la presentazione di regolare domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli l'Intendente di finanza puo' disporre che vengano escussi soltanto i nuovi proprietari degli immobili o i nuovi titolari dei diritti reali immobiliari con espresso divieto all'esattore di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
