Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

39

con decorrenza dal 1 gennaio 1974

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 72/1967

    Questione infondata
    9 giugno 1967

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 182, ultimo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, contenente il testo unico delle leggi sulle imposte dirette, che consente l'iscrizione, nei ruoli straordinari dell'intero debito di imposta accertato degli uffici, e non ancora definito, ove vi sia fondato pericolo di perdita, per preteso eccesso di delega in relazione agli artt. 48, legge 11 gennaio 1951, n. 25 e 63, legge 5 gennaio 1956, n. 1, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. Il Governo non ha trasceso i limiti della legge di delegazione (art. 63 l. n. 1 del 1956), che riguardava la compilazione di un testo unico delle "norme sulle riscossioni" apportando, oltre alle modifiche utili per un migliore coordinamento, quelle necessarie per una razionale organizzazione dei servizi. Le norme vigenti all'epoca della legge di delegazione erano l'art. 109 del r.d. 11 luglio 1907, n. 560 (che prevedeva l'iscrizione dell'intero reddito accertato provvisoriamente dagli uffici, purché fossero passati almeno sessanta giorni dalla trasmissione dell'eventuale ricorso del contribuente alla commissione di primo grado) e l'art. 24 del t.u. 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni (che consentiva, su autorizzazione dell'intendente di finanza, la pubblicazione, in ogni tempo, di ruoli straordinari, senza precisare la misura dell'imponibile da iscrivere). Il legislatore delegato, nel raccogliere e coordinare le due norme, si è preoccupato da un canto di ridurre l'onere del contribuente nei casi normali, dall'altro di assicurare il più possibile la riscossione in casi eccezionali. Perciò ha stabilito che, di regola, fermo il termine a quo dei sessanta giorni, si iscriva provvisoriamente a ruolo un'imposta corrispondente alla metà dell'imponibile (art. 175 lett. a, t.u. n. 645 del 1958), ritenendo peraltro che il pericolo di futura insolvenza di certi debitori di imposta legittimi tuttora la pubblicazione dei ruoli straordinari, ed in essi, ove occorra l'iscrizione provvisoria dell'intero debito non ancora definito, interpretando l'art. 24 del precedente t.u. del 1922 nel senso che, trattandosi dei ruoli straordinari, l'iscrizione del reddito, accertato unilateralmente dall'amministrazione, potesse essere immediata, e chiarendo la funzione dei ruoli straordinari che è quella di rendere più sicura la riscossione dell'imposta mediante l'esazione immediata, in presenza di minaccia di insolvenza. D'altra parte la legislazione delegata nel suo complesso, rispetto ad ogni genere di ruolo, ha alleggerito e razionalizzato il sistema di iscrizione provvisoria.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 182 Testo unico imposte dirette · Art. 48 Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 99 parole tolte in 2 capoversi.

tolto: Specie di ruoli

tolto: I ruoli si distinguono in ordinari di prima e di seconda serie, speciali e straordinari. I ruoli ordinari sono formati e trasmessi all'Intendenza di finanza entro il quindici giugno (prima serie) ed entro il quindici dicembre (seconda serie) di ciascun anno. I ruoli speciali e straordinari possono essere formati e trasmessi all'intendenza di finanza in qualsiasi tempo. I ruoli straordinari debbono essere previamente autorizzati dall'Intendente di finanza il quale puo' disporre, quando vi sia fondato pericolo di perdita del credito d'imposta, che si proceda alla iscrizione a titolo provvisorio anche in deroga alle disposizioni dell'art. 175.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art182 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari