Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1967 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 182, ultimo

comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, (testo unico delle leggi

sulle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1965

dalla Commissione distrettuale per le imposte dirette ed indirette di

Casale Monferrato su ricorso del curatore del fallimento Daffara Aldo

contro l'Ufficio delle imposte dirette di Casale Monferrato, iscritta

al n. 22 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 12 aprile 1967 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Lungo un procedimento aperto da ricorso del curatore del

fallimento Aldo Daffara contro l'ufficio imposte dirette di Casale

Monferrato, la Commissione distrettuale per le imposte dirette e

indirette di Casale Monferrato sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 182, ultimo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 76

e 77 della Costituzione.

La disposizione, prevedendo l'iscrizione provvisoria dell'imposta

anche in deroga all'art. 175 dello stesso D. P. R., supererebbe il

limite contenuto nelle leggi di delegazione, cioè nell'art. 49 della

legge 11 gennaio 1951, n. 25, e nell'art. 63 della legge 5 gennaio

1956, n. 1: essa conterrebbe una norma nuova, non riscontrabile in

precedenti legislativi e tale da privare il contribuente, sia pure in

via provvisoria, di ogni difesa verso l'amministrazione finanziaria;

cosicché violerebbe i principi direttivi della riforma tributaria

contenuti nelle leggi ricordate e tutti tesi a garantire la certezza

delle imposizioni su un piano di parità fra amministrazione e

contribuente.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata e pubblicata.

2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto con

atto depositato il 1 aprile 1966. In esso l'Avvocatura dello Stato

ricorda che la facoltà dell'Amministrazione di iscrivere

provvisoriamente nel ruolo straordinario il debito d'imposta deriva da

leggi precedenti: dall'art. 109 del R.D. 11 luglio 1907, n. 560, e

dall'art. 24 del T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401 (modificato dall'art. 2

del R.D.L. 7 dicembre 1933, n. 1762), che autorizzava l'Amministrazione

a compilare "in ogni tempo" ruoli straordinari "per qualsiasi impresa";

a tale ultima norma del resto si richiama espressamente, per i ruoli

straordinari, l'art. 19, ultimo comma, della legge del 1951, n. 25, nel

disciplinare "la riscossione delle imposte provvisoriamente liquidate".

Inoltre l'iscrizione provvisoria, secondo l'Avvocatura dello Stato,

corrispenderebbe a quella razionale organizzazione dei servizi che è

prevista dalla ricordata legge di delegazione 5 gennaio 1956, n. 1

(art. 63); né contrasterebbe coi principi della riforma tributaria,

che non sacrifica alla certezza delle imposizioni l'interesse pubblico

alla riscossione dei tributi: interesse garantito dalla norma

denunciata nel consentire l'iscrizione provvisoria quando vi sia

pericolo di perdita del credito. Il contribuente, d'altronde, non

sarebbe privo di tutela poiché può proporre reclamo contro

l'accertamento come contro il ruolo straordinario.

Nella memoria depositata il 22 marzo 1967 l'Avvocatura dello Stato

insiste sull'ampiezza della delegazione legislativa; sulla funzione dei

ruoli straordinari, in cui possono iscriversi anche i redditi non

ancora definiti; sulla legittimità delle iscrizioni provvisorie (Corte

costituzionale, sentenza n. 30 del 1961) e, in particolare, della norma

che, consentendo l'iscrizione provvisoria dell'imposta per l'intero

ammontare, non supera i confini della delega: la norma si limita ad

accentuare una garanzia preesistente (iscrizione provvisoria) contro

"il pericolo di perdita del credito d'imposta", specialmente nel caso

di contribuente fallito. Considerato in diritto :

Si denuncia per eccesso di delega l'art. 182, ultimo comma, del

T.U. sulle imposte dirette (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) che

consente l'iscrizione provvisoria, nei ruoli straordinari, dell'intero

debito d'imposta accertato dagli uffici e non ancora definito: la norma

conterrebbe un'innovazione che il legislatore delegato non aveva il

potere di introdurre.

La questione è infondata.

Il Governo, per l'art. 63 della legge di delegazione (n. 1 del

1956), doveva compilare, fra l'altro, un testo unico delle "norme sulla

riscossione apportando, oltre alle modifiche utili per un migliore

coordinamento, quelle necessarie" per "una razionale organizzazione dei

servizi". Con la disposizione impugnata non ha trasceso questi limiti.

Infatti le norme vigenti all'epoca della legge di delegazione erano

due: l'art. 109 del R.D. 11 luglio 1907, n. 560, e l'art. 24 del T.U.

17 ottobre 1922, n. 1401 (e successive modificazioni). Nell'art. 109

si prevedeva l'iscrizione dell'intero reddito accertato

provvisoriamente dagli uffici, purché fossero passati almeno 60 giorni

dalla trasmissione dell'eventuale ricorso del contribuente alla

commissione di primo grado; con l'art. 24 si consentiva, su

autorizzazione dell'intendente di finanza, la pubblicazione, in ogni

tempo, di ruoli straordinari, senza precisare la misura dell'imponibile

da iscrivervi.

Il legislatore delegato, nel raccogliere e coordinare le due norme,

si è preoccupato da un canto di ridurre l'onere del contribuente nei

casi normali, dall'altro, di assicurare il più possibile la

riscossione in casi eccezionali. Perciò ha stabilito che di regola,

fermo il termine a quo dei 60 giorni, si iscriva provvisoriamente a

ruolo un'imposta corrispondente, non all'intero imponibile, ma alla

metà dell'imponibile (art. 175, lett. a, del nuovo T.U.). In compenso

ha ritenuto che il pericolo di futura insolvenza di certi debitori

d'imposta legittimi tuttora la pubblicazione di ruoli straordinari ed

in essi, ove occorra, l'iscrizione provvisoria dell'intero debito non

ancora definito: in tal modo non si è discostato sostanzialmente dal

sistema già in vigore (che pur esso prevedeva, addirittura quale

regola, l'iscrizione dell'intera cifra), ed ha interpretato l'art. 24

del precedente T.U. (n. 1401 del 1922) così come avevano fatto gli

uffici finanziari: cioè nel senso che, trattandosi di ruoli

straordinari, l'iscrizione del reddito accertato unilateralmente

dall'amministrazione potesse essere immediata. Con il che, ben lungi

dal superarsi i limiti della potestà delegata, si è chiarita la

funzione dei ruoli straordinari qual era ed è nelle leggi anteriori e

nel sistema presente: un termine iniziale per iscrivere, se c'è

minaccia d'insolvenza, potrebbe compromettere l'esazione dell'imposta;

la quale invece è resa più sicura dalla iscrizione immediata, che

d'altronde non ostacola il ricorso del contribuente.

Ad ogni modo, comunque si volesse o si potesse interpretare l'art.

24 del precedente T.U., la legislazione delegata, vista nell'insieme,

cioè rispetto ad ogni genere di ruolo, piuttosto che innovare

arbitrariamente ha alleggerito e razionalizzato il sistema di

iscrizione provvisoria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 182, ultimo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte

dirette), proposta dalla Commissione distrettuale di Casale Monferrato,

in relazione agli artt. 48 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e 63

della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e in riferimento agli artt. 76 e 77

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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