Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

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con decorrenza dal 1 gennaio 1974

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 120 parole tolte in 2 capoversi.

tolto: Computo delle ritenute d'acconto

tolto: L'ammontare delle ritenute d'acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 e' dedotto dall'ammontare delle imposte alle quali si riferiscono, iscrivibile a ruolo secondo le disposizioni degli articoli 174 e 175. Se l'ammontare delle ritenute supera quello dell'imposta iscrivibile a ruolo il contribuente ha diritto al rimborso della differenza ai sensi dell'art. 172. Dall'ammontare delle imposte sui redditi di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 e complementare, iscrivibile a ruolo secondo le disposizioni dell'art. 176, e' dedotto un ammontare pari alle ritenute d'acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili relativi al secondo periodo d'imposta precedente o, in mancanza, al periodo immediatamente precedente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art177 · fonte del testo

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