Art. 163 — Agevolazioni ridotte
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
((Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti competono nella misura della meta' quando il numero dei figli effettivamente a carico non e' inferiore a cinque)).
Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1974
