Art. 162
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[1]Figli a carico
[2]Non si considerano a carico i figli di eta' superiore a 28 anni, a meno che siano inabili al lavoro e privi di mezzi per provvedere direttamente al proprio sostentamento, nonche' le figlie coniugate. I figli caduti in guerra si considerano viventi e a carico.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
