Art. 161
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[1]Agevolazioni per le famiglie numerose e relativi presupposti.
[2]((I contribuenti che hanno effettivamente a carico sette o piu' figli di nazionalita' italiana, compresi i figli legittimati e quelli naturali riconosciuti, godono delle seguenti agevolazioni:
- a)aumento a lire 5.000.000 della quota fissa ammessa in detrazione dal reddito complessivo soggetto all'imposta complementare, ai sensi dell'articolo 138, ferme restando le detrazioni per carichi di famiglia;
- b)riduzione proporzionale dei redditi accertati agli effetti dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, al netto della quota esente di cui al primo comma dell'articolo 89, sui redditi di terreni e dei fabbricati e della imposta sui redditi agrari, in modo che rimanga esente una quota complessiva di lire 5.000.000. Il numero dei figli necessario per godere di tali agevolazioni e' ridotto a sei per le vedove di guerra, finche' permane lo stato vedovile. Se nelle condizioni richieste si trova un soggetto associato al possessore del fondo nella conduzione della impresa agricola, le agevolazioni relative all'imposta sul reddito agrario si applicano nei limiti della quota di reddito a lui spettante. Le agevolazioni previste nei comuni precedenti continuano a competere in caso di morte dei genitori a favore del figlio che abbia assunto la qualita' di capo famiglia e che abbia effettivamente a carico non meno di quattro fratelli)).
Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1974
