Art. 132
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[1]Persone esenti dall'imposta
[2]Sono esenti dalla imposta:
- a)gli ambasciatori e gli altri agenti diplomatici degli Stati esteri;
- b)i consoli e gli agenti consolari degli Stati esteri che non siano cittadini italiani ne' italiani non appartenenti alla Repubblica, a condizione di reciprocita' e purche' non esercitino nel territorio dello Stato un'attivita' commerciale o professionale.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
