Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1962 al 30 maggio 1962. Leggi il testo vigente →

[1]Ritenuta d'acconto

[2]Chiunque corrisponde a stranieri o ad italiani domiciliati all'estero diritti d'autore, canoni o proventi per la cessione o la concessione in uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili ovvero compensi per l'esercizio in Italia di un'arte o professione e' tenuto ad operare sui due terzi delle somme corrisposte una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta dal percipiente:

  • a)nella misura del 18 per cento, quando il pagamento e' fatto ad imprese commerciali a titolo di diritti di autore ovvero di canoni o proventi per la cessione o concessione in uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili;
  • b)nella misura dell'8 per cento, quando il pagamento e' fatto ad altri soggetti per i titoli indicati nella precedente lettera a) ovvero a titolo di compenso per l'esercizio di arti o professioni. Le ritenute previste dai commi precedenti sono computate in pagamento delle imposte dovute sui redditi alla cui formazione concorrono le somme sulle quali sono state operate. Si applicano le disposizioni degli articoli 272 e 273.

[3]11 17

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 dicembre 1961, n. 1346

11

La L. 10 dicembre 1961, n. 1346 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Per l'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte e per le ritenute di imposta stabilite dagli articoli 126, 127, 128, 143 e 273 dei testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aumento disposto dall'articolo 1 si applica dal 1 gennaio 1962".

Successivamente la Corte Costituzionale

17

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 13 dicembre 1973, n. 155 (in G.U. 21/12/1963, n. 331) ha dichiarato "in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale: [...] b) dell'art. 2, secondo comma, della stessa legge 10 dicembre 1961, n. 1346, in quanto si riferisce a periodi d'imposta anteriori al 1961 o al 1960-61".

Testo in vigore dal 18 gennaio 1962 al 30 maggio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 18 gennaio 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • L. 10 dicembre 1961, n. 1346

    La L. 10 dicembre 1961, n. 1346 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Per l'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte e per le ritenute di imposta stabilite dagli articoli 126, 127, 128, 143 e 273 dei testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aumento disposto dall'articolo 1 si applica dal 1 gennaio 1962".

  • Successivamente la Corte Costituzionale

    Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 13 dicembre 1973, n. 155 (in G.U. 21/12/1963, n. 331) ha dichiarato "in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale: [...] b) dell'art. 2, secondo comma, della stessa legge 10 dicembre 1961, n. 1346, in quanto si riferisce a periodi d'imposta anteriori al 1961 o al 1960-61".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art128 · fonte del testo

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