Art. 125
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[1]Liquidazione di soggetti tassabili in base al bilancio
[2]Quando la liquidazione dei soggetti tassabili in base al bilancio si protrae oltre l'esercizio nel quale ha avuto inizio, gli imponibili determinati per ciascun esercizio sono soggetti a conguaglio sulla base del bilancio finale di liquidazione. La disposizione del comma precedente non si applica:
- a)in caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dal secondo comma dell'art. 22;
- b)in caso di durata della liquidazione per piu' di cinque esercizi, compreso quello iniziale.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
