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[1]Motivazione dell'avviso ed onere della prova

[2]Quando il reddito e' determinato ai sensi del terzo comma dell'art. 119 o del primo comma dell'art. 120 l'ufficio delle imposte deve indicare nell'avviso di accertamento le ragioni per le quali ha ritenuto applicabili le disposizioni stesse. In caso di contestazione, sempreche' risultino comprovate le ragioni indicate nell'avviso ai sensi del comma precedente, il reddito accertato dall'Ufficio non puo' essere dichiarato insussistente ne' ridotto se il contribuente non abbia fornito la prova dell'inesattezza delle integrazioni e correzioni apportate ovvero della inesistenza, in tutto o in parte, del reddito stesso, ferma restando la facolta' dell'organo giudicante di deferire al contribuente medesimo il giuramento.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art121 · fonte del testo

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