Art. 121
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 108 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Motivazione dell'avviso ed onere della provaaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 121
tolto: Quando il reddito e' determinato ai sensi del terzo comma dell'art. 119 o del primo comma dell'art. 120 l'ufficio delle imposte deve indicare nell'avviso di accertamento le ragioni per le quali ha ritenuto applicabili le disposizioni stesse. In caso di contestazione, sempreche' risultino comprovate le ragioni indicate nell'avviso ai sensi del comma precedente, il reddito accertato dall'Ufficio non puo' essere dichiarato insussistente ne' ridotto se il contribuente non abbia fornito la prova dell'inesattezza delle integrazioni e correzioni apportate ovvero della inesistenza, in tutto o in parte, del reddito stesso, ferma restando la facolta' dell'organo giudicante di deferire al contribuente medesimo il giuramento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art121 · fonte del testo
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