Art. 118
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[1]Accertamento dei redditi delle imprese commerciali
[2]Il reddito dell'impresa commerciate e' determinato in base alla situazione economica dell'azienda, desunta dagli elementi e dati indicati dal contribuente e raccolti d'ufficio. Le imprese commerciali, escluse quelle indicate dall'art. 2083 del codice civile, debbono fornire la prova contraria all'accertamento dell'ufficio quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi degli articoli 39 e 42, che non hanno tenuto le scritture contabili obbligatorie o non le hanno tenute in conformita' alle disposizioni degli articoli 2215 e seguenti del codice civile o ne hanno rifiutato l'esibizione. Per l'accertamento dei redditi delle imprese commerciali che si avvalgono della facolta' prevista dall'art. 104 si applicano le norme relative all'accertamento dei redditi dei soggetti tassabili in base al bilancio.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
