Art. 110
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[1]Interessi passivi
[2]Gli interessi passivi sono detraibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi lordi che entrano a comporre il reddito soggetto alla imposta e l'ammontare complessivo dei ricavi lordi.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
