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[1]Tassazione facoltativa in base al bilancio

[2]Le imprese commerciali non rientranti fra i soggetti tassabili in base al bilancio possono optare per la tassazione in base al bilancio dandone comunicazione scritta all'ufficio delle imposte prima dell'inizio dell'esercizio. La comunicazione, se non revocata, vale anche per gli esercizi successivi. Le imprese che si siano avvalse della facolta' prevista nel comma precedente devono allegare alla dichiarazione copia del bilancio e del conto profitti e perdite. La facolta' prevista dal primo comma compete anche alle societa' costituite all'estero aventi nel territorio dello Stato una o piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile, a condizione che il bilancio, da allegare alla dichiarazione, sia pubblicato ai sensi dell'art. 2506 del codice civile e ponga in separata evidenza gli elementi necessari per la determinazione del reddito tassabile in Italia.

Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art104 · fonte del testo

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