Art. 103
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 299 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Valutazione dei titoli
tolto: La valutazione delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli a reddito fisso non puo' essere inferiore al minor valore tra quello di costo e quello alla chiusura dell'esercizio. Il costo dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche si determina dividendo la spesa complessiva di acquisto per il numero dei titoli posseduti, compresi quelli acquisiti gratuitamente. Il contribuente ha tuttavia facolta' di procedere alla valutazione in base al costo dei singoli titoli, purche' ne abbia dato comunicazione scritta all'ufficio distrettuale delle imposte prima dell'inizio dell'esercizio. In tale ipotesi i titoli gia' posseduti si considerano acquistati all'inizio dell'esercizio e sono valutati in base al costo medio, ai sensi del comma precedente, e, in caso di variazioni quantitative, si considerano realizzati in primo luogo i titoli acquistati nel momento piu' vicino alla data del realizzo. La comunicazione fatta prima dell'inizio di un esercizio, se non revocata, vale anche per gli esercizi successivi. Agli effetti della disposizione del primo comma il valore dei titoli, alla chiusura dell'esercizio, e' dato dalla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre anteriore alla chiusura dell'esercizio o dal prezzo alla data di chiusura dell'esercizio ove tale prezzo sia inferiore alla media suddetta. Per le azioni non quotate in borsa, si tiene proporzionalmente conto delle diminuzioni patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle societa' emittenti in confronto all'ultimo bilancio anteriore alla data in cui le azioni vennero acquistate o da deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; per le obbligazioni e per gli altri titoli a reddito fisso non quotati in borsa, si tiene conto delle diminuzioni di valore comprovate da elementi certi e precisi. La minore valutazione in confronto al costo fatta in un esercizio in conformita' alle disposizioni dei commi precedenti puo' venire mantenuta dal contribuente negli esercizi successivi.aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 103
aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art103 · fonte del testo
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