Art. 102
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[1]Valutazione delle materie prime e delle merci
[2]La valutazione delle materie prime e delle merci e' fatta in base al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio. La minore valutazione in confronto al costo fatta in un esercizio in conformita' al comma precedente puo' venire mantenuta dal contribuente negli esercizi successivi. Nel caso di diminuzione della quantita', si considera, che il realizzo sia avvenuto anzitutto per le materie prime e le merci acquistate nel momento piu' vicino alla data in cui il realizzo ha avuto luogo.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
