Art. 101
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[1]Minusvalenze detraibili
[2]Agli effetti della determinazione del reddito imponibile sono ammesse in detrazione, fermo restando il disposto dell'art. 99, esclusivamente le minusvalenze delle materie prime, delle merci, delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli a reddito fisso, determinate secondo le disposizioni degli articoli 102 e 103.
Testo in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974
