Art. 157
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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]nazionale di franchigia
[2]1. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Testo in vigore dal 30 gennaio 2026 al 7 agosto 2026
