Art. 112
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1], dichiarazione e versamento dell'imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali (articolo 30-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. I soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b) e c), relativamente alle operazioni di acquisto di beni e servizi realizzate nello svolgimento di attivita' non commerciali, per le quali hanno applicato l'imposta ai sensi dell'articolo 64, comma 2, adempiono agli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento secondo le modalita' e nei termini previsti dagli articoli 98, comma 3, e 100.
Testo vigente dal 30 gennaio 2026
