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[1]Testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sul maggiori utili relativi allo stato di guerra
[2]Art. 1.
[3](Art. 1 del R. decreto 23 giugno 1942, n. 698, ed articolo unico della legge 26 febbraio 1943, n. 114).
[4]Gli utili prodotti da nazionali o da stranieri nel Regno e, in quanto soggetti all'imposta di ricchezza mobile, gli utili prodotti da nazionali all'estero, dal 1° gennaio 1939 fino alla data che sara' stabilita con apposito provvedimento legislativo, nell'esercizio di attivita' industriali e commerciali o in affari derivanti dall'esercizio di attivita' intermediarie, sono soggetti, in ciascun anno, per la parte eccedente il reddito ordinario, ad una imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.
[5]La differenza tra il reddito complessivo, dedotti i redditi prodotti nell'anno stesso che fossero esenti in forza di leggi speciali o soggetti ad un tributo sostitutivo, ed il reddito accertato per ciascun anno all'imposta di ricchezza mobile, secondo le norme che ne regolano l'applicazione, e' soggetta all'imposta medesima a decorrere dal 1° gennaio 1941.
[6]Le disposizioni del presente articolo si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1941, anche agli utili derivanti dall'esercizio di affittanze agrarie, i cui canoni risultino bloccati in misura sensibilmente inferiore agli equi canoni attuali, valutati in natura. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.Lgs. 27 maggio 1946, n. 436
2Il Regio D.Lgs. 27 maggio 1946, n. 436 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "L'esercizio di attivita' intermediaria contemplata nell'art. 1 del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, comprende, oltre alla intermediazione in affari commerciali, quella in affari civili".
Testo in vigore dal 25 giugno 1946 al 10 febbraio 2011
