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[1]Testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sul maggiori utili relativi allo stato di guerra
[2]Art. 1.
[3](Art. 1 del R. decreto 23 giugno 1942, n. 698, ed articolo unico della legge 26 febbraio 1943, n. 114).
[4]Gli utili prodotti da nazionali o da stranieri nel Regno e, in quanto soggetti all'imposta di ricchezza mobile, gli utili prodotti da nazionali all'estero, dal 1° gennaio 1939 fino alla data che sara' stabilita con apposito provvedimento legislativo, nell'esercizio di attivita' industriali e commerciali o in affari derivanti dall'esercizio di attivita' intermediarie, sono soggetti, in ciascun anno, per la parte eccedente il reddito ordinario, ad una imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.
[5]La differenza tra il reddito complessivo, dedotti i redditi prodotti nell'anno stesso che fossero esenti in forza di leggi speciali o soggetti ad un tributo sostitutivo, ed il reddito accertato per ciascun anno all'imposta di ricchezza mobile, secondo le norme che ne regolano l'applicazione, e' soggetta all'imposta medesima a decorrere dal 1° gennaio 1941.
[6]Le disposizioni del presente articolo si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1941, anche agli utili derivanti dall'esercizio di affittanze agrarie, i cui canoni risultino bloccati in misura sensibilmente inferiore agli equi canoni attuali, valutati in natura.
Testo in vigore dal 9 luglio 1943 al 25 giugno 1946
