Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Atti a titolo oneroso e gratuito (articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. Un atto in parte oneroso e in parte gratuito e' soggetto all'imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione dell'imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
