Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze (articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all'acquirente dell'immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengono a un terzo o sono stati ceduti all'acquirente da un terzo. 2. Quando, entro tre anni, le pertinenze vengano comunque a risultare di proprieta' dell'acquirente dell'immobile al cui servizio erano destinate, si applica l'imposta con l'aliquota relativa al trasferimento dell'immobile, diminuita dell'ammontare dell'imposta eventualmente pagata per il trasferimento delle pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
