Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Ripartizione delle sanzioni amministrative (articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
[2]1. Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente titolo sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
