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[1]La facolta' di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non puo' essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai fini del trattamento di quiescenza.

[2]Il limite di quattro anni e' ridotto ad anni due, per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca, 1915-1918, ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei combattenti.

[3]Il limite di quattro anni e' ridotto ad anni due anche per gli impiegati e salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra o per la causa nazionale, oppure decorati al valore militare o muniti del brevetto della marcia su Roma o squadristi o fascisti ante marcia.

Testo in vigore dal 2 settembre 1941 al 9 aprile 1946

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art7 · fonte del testo

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