Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1947 al 10 febbraio 2011. 150 parole tolte, 15 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La facolta' di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non puo' essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai fini del trattamento di quiescenza.
tolto: Il limite di quattro anni e' ridotto ad anni due, per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca, 1915-1918, ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei combattenti nonche' per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra di liberazione e per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi, del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518 e per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra 1940-1943.
tolto: Il limite di quattro anni e' ridotto a due anni anche per gli impiegati e salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor militare.aggiunto: Testo unico-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art7 · fonte del testo
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